Tre le strategie che ciascun operatore può mettere in atto per distinguere la sua offerta dalle altre può rientrare anche la differenziazione dell’orario di apertura al pubblico.
Tenere aperto il club in orari particolari, o persino ventiquattro ore su ventiquattro, può infatti contribuire a conquistare quella fascia di clienti che considera necessario o conveniente allenarsi in particolari orari, solitamente per motivi legati al lavoro.
Ma quali problemi comporta da un punto di vista giuridico tenere aperto il club ventiquattro ore su ventiquattro?
Mettendo da parte le valutazioni di tipo tecnico-organizzativo e quelle sul ritorno in termini concorrenziali ottenibile con questa strategia, ritengo che da un punto di vista giuridico la situazione vada inizialmente esaminata con riferimento agli obblighi di natura amministrativa relativi agli orari di apertura degli esercizi commerciali e alle norme di diritto del lavoro relative al lavoro notturno.
Per quanto concerne il primo aspetto è molto difficile, se non impossibile, dare una risposta univoca per tutto il territorio nazionale.
Sulla materia si sono infatti succeduti numerosi provvedimenti normativi a livello nazionale che, se da un lato hanno progressivamente ampliato la libertà di apertura al pubblico degli esercizi, dall’altro hanno sottoposto la materia alla regolamentazione locale (regionale e comunale). Ne é derivata una notevole frammentazione a livello locale, con conseguente disparità di trattamento da regione a regione, se non addirittura da comune a comune.
Sul piano della normativa nazionale ricordiamo che la materia ha trovato la sua prima regolamentazione con la legge n. 973 del 1932 ed è stata successivamente modificata più volte sino al decreto legislativo n. 114/1998 (decreto Bersani) concernente agli orari di apertura degli esercizi commerciali. Durante questo iter normativo si è assistito al riconoscimento di una sempre maggiore libertà nello stabilire gli orari di apertura degli esercizi e ad una crescente considerazione verso le esigenze dei consumatori. Il tutto però accompagnato da una crescente tendenza a delegare la materia a livello locale.
In quest’ultima ottica citiamo, quale esempio per tutte, la legge n. 558/1971, che delegò le regioni a fissare gli orari di apertura e chiusura dei negozi. Regioni che a loro volta si limitarono a emanare “leggi-quadro” regionali fissando i criteri di massima e lasciando ai singoli comuni la facoltà di decidere entro tali criteri.
Tutto ciò per dire che al momento non si rinviene una norma a livello nazionale che disciplini l’apertura degli esercizi commerciali ventiquattro ore su ventiquattro o, quanto meno, una norma che disciplini questo aspetto per tutte le categorie di esercizi aperti al pubblico. Infatti, esistono qua e là delle eccezioni ai limiti degli orari di apertura dettate per specifiche categorie di esercizi o per situazioni particolari quali, ad esempio, le località turistiche ovvero particolari periodi dell’anno come le festività natalizie. Cito, per tutte, il suddetto decreto Bersani del 1998. Esso riguarda gli esercizi commerciali, cioè gli esercizi dedita alla vendita di merci. Oltre a concedere ai negozianti una certa libertà nel fissare l’orario di apertura, purché esso cada tra le ore 7 e le ore 22, contiene una regolamentazione dell’orario notturno nel senso di lasciare ai comuni la facoltà di autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.
Alle difficoltà derivanti dalla frammentazione della normativa si aggiunga la difficoltà di inquadrare i centri fitness tra gli esercizi destinatari delle varie disposizioni che, come accade per il decreto Bersani, sono solitamente rivolte agli esercizi commerciali tout court, cioè a quelli destinati alla vendita di beni.
Ciò detto, la conclusione è che, laddove si decida di tenere aperto un club giorno e notte, bisognerà verificare di volta in volta la normativa regionale e comunale vigente al fine di stabilire se ciò sia possibile o meno.
Risulta, però, quantomeno incoraggiante sapere che un club low cost di Bolzano di recente ci è riuscito, ma bisogna considerare che quella è una regione a statuto speciale!
Quanto agli aspetti di natura lavoristica, nulla vieta di impiegare del personale dedito al lavoro notturno, tenendo però presente che il lavoro notturno è sottoposto a regole precise. Tra esse cito le seguenti a titolo di esempio.
Per lavoro notturno si intende quello prestato per un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
Si considera lavoratore notturno:
chi svolge lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno (il limite va ricalcolato in modo proporzionale in caso di part-time);
chi svolge lavoro notturno almeno per una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro;
chi svolge durante il periodo notturno almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale.
I contatti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall’obbligo di effettuare lavoro notturno.
È vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6 a partire dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
Inoltre non hanno l’obbligo di prestare lavoro notturno:
la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.
Altre norme riguardano l’avvio della procedura sindacale per il lavoro notturno con le rappresentanze sindacali aziendali, se costituite, aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo e la tutela dei lavoratori notturni, tra cui, in particolare, le norme poste a tutela dello stato di salute dei lavoratori addetti al lavoro notturno.
E’ pur vero che il club potrebbe evitare del tutto l’uso di lavoratori notturni prevedendo di utilizzare in loro vece sistemi automatizzati (di accesso al club, di allenamento, ecc.). In questo caso, il club dovrà necessariamente dotarsi di strumenti di sorveglianza degli accessi e della vita all’interno della struttura. Tali strumenti pongono questioni giuridiche di diversa natura delle quali mi ripropongo di occuparmi prossimamente in questa sede.
Giovanni Buccirossi è un avvocato esperto di diritto internazionale e commerciale che si è specializzato in tematiche legate al mondo del fitness a partire dall’anno 2000 prestando a due delle maggiori catene internazionali del settore operanti in Italia la propria consulenza su tutte le problematiche giuridiche relative all’esercizio dell’attività e allo sviluppo del loro business nel nostro paese.
Laureatosi nel 1984, nel 1987 ha conseguito negli USA un master in diritto internazionale comparato (MCL) presso la Gorge Washinton University. Dal 1987 al 1995 ha collaborato come associato dello studio legale internazionale Baker & McKenzie di Milano. Dal 1995 è titolare del proprio studio legale a Milano che dal 2001 conduce in forma associata con il collega Fabio Panarese sotto la denominazione Buccirossi e Panarese.
L’avvocato Buccirossi, grazie alle esperienze maturate sia all’estero che presso lo studio legale internazionale Baker e McKenzie, oltre che con numerosi clienti di provenienza internazionale, è perfettamente in grado di operare in lingua inglese. L’Avv. Buccirossi parla anche lo spagnolo.
Maggiori informazioni sul curriculum personale dell’Avv. Buccirossi e sul profilo dello studio Buccirossi e Panarese possono essere reperite sul sito www.buccirossi-panarese.it
L’indirizzo di posta elettronica dell’Avv. Buccirossi é gbuccirossi@buccirossi-panarese.it.
